Art. 2

In vigore dal 23 ott 1948
La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nelle regioni e nei territori di cui all' dello stesso decreto e in Sicilia, è estesa al Lazio e alla Maremma toscana. Agli effetti tributari la Cassa gode delle stesse agevolazioni concesse agli enti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, entro i limiti Ivi previsti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;1242#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Modificazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, contenente provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina, e 5 marzo 1948, n. 121, contenente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole. — Testo vigente | Portale Normativo