Art. 2
In vigore dal 23 ott 1948
La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nelle regioni e nei territori di cui all' dello stesso decreto e in Sicilia, è estesa al Lazio e alla Maremma toscana. Agli effetti tributari la Cassa gode delle stesse agevolazioni concesse agli enti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, entro i limiti Ivi previsti.
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