Art. 1

In vigore dal 15 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Articolo unico. È autorizzata la spesa di L. 20.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo studio e la progettazione del nuovo aeroporto civile di Roma. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio; Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 263. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;798#art-1

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Art. 1 Stanziamento di L. 20.000.000 nel bilancio del Ministero della difesa per lo studio e la progettazione del nuovo aeroporto civile di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo