Art. 2
In vigore dal 9 lug 1948
Con la stessa decorrenza del 1 gennaio 1948, la sopratassa per le tabelle indicati il divieto di caccia, di cui all'art. 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene elevata a L. 1,40.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 231. - FRASCA
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