Art. 2

In vigore dal 9 lug 1948
Con la stessa decorrenza del 1 gennaio 1948, la sopratassa per le tabelle indicati il divieto di caccia, di cui all'art. 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene elevata a L. 1,40. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 231. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;768#art-2

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Art. 2 Disposizioni riguardanti la tassa ettariale sullo riserva aperte di caccia. — Testo vigente | Portale Normativo