Art. 2
In vigore dal 24 giu 1948
Gli onorari notarili relativi alla stipulazione degli atti sopra menzionati saranno liquidati nella misura normale prevista dalle vigenti disposizioni della legge notarile quando il valore dell'oggetto degli atti stessi non superi un milione di lire. Per gli atti il cui valore superi un milione di lire gli onorari suddetti saranno ridotti alla metà per la quota eccedente il valore sopra indicato e fino ad un valore inferiore ai dieci milioni, ad un decimo per la quota da dieci milioni in più.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;755#art-2