Art. 1
In vigore dal 19 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;
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L', comma sesto, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, quale risulta modificato dall' del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392, è sostituito dal seguente:
"di quattro componenti scelti tra funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 7° o tra persone di provata onestà e competenza".
L'art. 4, comma secondo, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, è sostituito dal seguente:
"Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno sei membri oltre quella del presidente e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;725#art-1