Art. 1
In vigore dal 30 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;
Articolo unico.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48 i contributi a carico dello Stato, previsti dal decreto legislativo 20 aprile 1947, n. 301, a favore dell'Ente autonomo denominato "La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte" sono stabiliti come segue:
1) per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto - legge 21 luglio 1938, n. 1517:
a) contributo dello Stato nella somma annua di L. 10.550.000 per gli esercizi finanziari 1947-48, 1948-49 e 1949-50, da stanziarsi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio - Servizi stampa, spettacolo e turismo);
2) per la "Esposizione internazionale d'arte figurativa" da imputarsi al secondo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:
a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nella somma annua di L. 6.450.000 per gli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50;
3) per la "Mostra internazionale d'arte cinematografica" da imputarsi al terzo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517;
a) contributo dello Stato nella somma annua di L. 16.500.000 per gli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50, di cui L. 11.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio - Servizi stampa, spettacolo e turismo) e L. 5.500.000 da prelevarsi dallo speciale fondo a disposizione dell'Ufficio centrale per la cinematografia per sovvenzioni a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo del cinema;
4) per le "Manifestazioni di arte drammatica e musicale" da imputarsi al quarto capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517;
a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio - Servizi stampa, spettacolo e turismo) nella somma annua di L. 16.500.000 per gli esercizi finanziari 1947-48, 1948-49 e 1949-50.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 46. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;681#art-1