Art. 3

In vigore dal 16 giu 1948
Dalla medesima data di cui all'articolo precedente, le piante organiche del personale della magistratura, dei funzionari di cancelleria e di segreteria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari risultanti dalle tabelle: H, annessa al decreto 30 gennaio 1941, n. 12; B, annessa al decreto 8 agosto 1942, n. 1881; N, annessa al decreto 5 agosto 1947, n. 945; I, annessa al decreto 21 dicembre 1947, n. 1641, ed E, annessa al decreto 27 dicembre 1947, n. 1700 - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - sono modificate come dalle tabelle G, H, I ed L, unite al presente decreto e vistate dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 216. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;565#art-3

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