Art. 3

In vigore dal 24 set 1950
Fino al 31 dicembre 1950 sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi 5° e 6° del ruolo di cui alle tabelle A e B e al grado 6° del ruolo di cui alla tabella C dell'allegato al presente decreto. La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio per la promozione al grado rivestito all'atto dello scrutinio e di detta riduzione non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Note all'articolo

  • La L. 21 agosto 1950, n. 699 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica apportata ha efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;455#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo