Art. 2

In vigore dal 28 set 1948
La maggiore spesa di L. 2.300.000.000 autorizzata dal precedente articolo, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, va ripartita per L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1947-48 e per L. 1.300.000.000 a carico dell'esercizio 1948-49. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - SFORZA - PELLA - DEL VECCHIO - TREMELLONI - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 11. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1149#art-2

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Art. 2 Modificazione all'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane. — Testo vigente | Portale Normativo