Art. 2
In vigore dal 28 set 1948
La maggiore spesa di L. 2.300.000.000 autorizzata dal precedente articolo, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, va ripartita per L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1947-48 e per L. 1.300.000.000 a carico dell'esercizio 1948-49.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - FACCHINETTI - SFORZA - PELLA - DEL VECCHIO - TREMELLONI - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 11. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1149#art-2