Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 ott 1948
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1037#art-1

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Art. 1 Conservazione del posto al personale statale e degli enti pubblici nonche' delle aziende private, richiamato o trattenuto alle armi o militarizzato, collocato in congedo in attesa del trattamento di quiescenza privilegiato di guerra e ricoverato in sanatori o luoghi di cura convenzionati per non ancora raggiunta guarigione clinica o stabilizzazione di tubercolosi presunta dipendente da causa di servizio di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo