Art. 1 Conservazione del posto al personale statale e degli enti pubblici nonche' delle aziende private, richiamato o trattenuto alle armi o militarizzato, collocato in congedo in attesa del trattamento di quiescenza privilegiato di guerra e ricoverato in sanatori o luoghi di cura convenzionati per non ancora raggiunta guarigione clinica o stabilizzazione di tubercolosi presunta dipendente da causa di servizio di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo