Art. 1

In vigore dal 2 apr 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Articolo unico. Al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937, n. 1002, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale, è aggiunto il seguente articolo, che assume la numerazione di 7-bis: Nel corso di ciascun quadriennio, con decreto dei Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, potrà corrispondersi alla società concessionaria un acconto di misura non superiore al 60% dell'importo della eventuale integrazione, che, per consentire l'utile del 4% al capitale azionario, risulti iscritta nel bilancio, regolarmente approvato, dell'esercizio sociale per cui si concede l'acconto medesimo. Il pagamento del saldo dell'integrazione verrà effettuato nel primo esercizio sociale successivo al quadriennio a cui si riferiscono l'esercizio o gli esercizi sociali per i quali sono stati corrisposti l'acconto o gli acconti. Qualora, però, la cifra dell'integrazione complessiva, cui ha diritto la società per il quadriennio a cui si riferiscono l'acconto o gli acconti corrisposti, risulti, per effetto degli utili conseguiti negli altri esercizi sociali del quadriennio stesso, non dovuta oppure inferiore alle somme liquidate a titolo di acconto, si provvederà al ricupero di tutti gli acconti corrisposti oppure di parte di essi sulla sovvenzione o sulla eventuale integrazione spettante alla società per il quadriennio successivo. Gli eventuali ricuperi di somme riguardanti l'ultimo quadriennio saranno effettuati in un'unica soluzione nell'anno successivo alla scadenza della concessione. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione delle precedenti disposizioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 26 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CAPPA - DEL VECCHIO - EINAUDI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 209. - FRASCA

Note all'articolo

  • La L. 28 febbraio 1953, n. 102 ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 1 gennaio 1952 la misura dell'acconto concedibile annualmente, ai sensi del secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, alle societa' di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale puo' raggiungere il 90 per cento dell'importo della eventuale integrazione di bilancio."

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-26;754#art-1

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Art. 1 Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, numero 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale. — Testo vigente | Portale Normativo