Art. 4

In vigore dal 15 giu 1948
Nel caso che dall'inventario risulti un attivo superiore all'ammontare delle passività, il commissario limita la vendita dei mobili e degli strumenti tecnici dell'Istituto alla parte indispensabile al pagamento integrale delle passività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;667#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo