Art. 4
In vigore dal 15 giu 1948
Nel caso che dall'inventario risulti un attivo superiore all'ammontare delle passività, il commissario limita la vendita dei mobili e degli strumenti tecnici dell'Istituto alla parte indispensabile al pagamento integrale delle passività.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;667#art-4