Art. 1
In vigore dal 15 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;
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I provvedimenti previsti dall'art. 3 e dall'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti, rispettivamente, la dichiarazione di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti emanati sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana, possono essere adottati fino al 30 settembre 1948.
Storico versioni
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