Art. 2

In vigore dal 24 lug 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 155. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;948#art-2

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Art. 2 Regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.). — Testo vigente | Portale Normativo