Art. 2

In vigore dal 8 lug 1948
Gli organici dei comuni di Marina di Gioiosa Ionica e di Gioiosa Ionica, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Al personale già in servizio presso il comune di Gioiosa Ionica, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo. Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Gioiosa Ionica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;831#art-2

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Art. 2 Erezione in comune autonomo della frazione Marina di Gioiosa Ionica, del comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria). — Testo vigente | Portale Normativo