Art. 2
In vigore dal 27 giu 1948
Gli organici dei comuni di San Salvatore Telesino e di Puglianello, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Al personale già in servizio presso il comune di San Salvatore Telesino, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di San Salvatore Telesino.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;779#art-2