Art. 2

In vigore dal 18 giu 1948
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 107. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;716#art-2

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Art. 2 Aggregazione della frazione Casali d'Aschi del comune di Ortona dei Marsi al comune di Gioia dei Marsi (L'Aquila). — Testo vigente | Portale Normativo