Art. 2

In vigore dal 14 giu 1948
Gli organici dei comuni di Pietradefusi e Venticano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pietradefusi. Al personale già in servizio presso il comune di Pietradefusi, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;665#art-2

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Art. 2 Erezione in comune autonomo delle frazioni di Campanarello, Calore e Castello del Lago, con denominazione Venticano. — Testo vigente | Portale Normativo