Art. 2
In vigore dal 14 giu 1948
Gli organici dei comuni di Pietradefusi e Venticano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pietradefusi.
Al personale già in servizio presso il comune di Pietradefusi, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;665#art-2