Art. 1

In vigore dal 11 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . I canoni consolidati a carico dei comuni per le spese dei servizi antincendi, riferite al bilancio preventivo 1935 e di cui all'art. 45 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono rivalutati nel rapporto da 1 a 40. Per il comune di Roma tale rivalutazione sarà effettuata sulla base delle spese iscritte nel bilancio preventivo 1936 del soppresso Governatorato di Roma, ivi comprese le spese per il personale da determinarsi in basi agli organici allora vigenti. I contributi aggiuntivi di cui al terzo comma dell'art. 45 citato, sono determinati in L. 40 per abitante sulla base della popolazione legale al 31 dicembre 1946, risultante dal bollettino ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1947.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;630#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo