Art. 3

In vigore dal 5 giu 1948
Alle prove orali del concorso potranno altresì partecipare, ove ne facciano domanda, i candidati ai concorsi banditi con decreti Ministeriali 22 gennaio 1940 e 22 dicembre 1942 rispettivamente per cinquantacinque e sessanta posti di volontari vice commissari di pubblica sicurezza i quali abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali e non abbiano potuto sostenerle perché richiamati alle armi o, comunque, a causa del servizio militare. La votazione riportata dai candidati predetti nelle prove scritte dei precedenti concorsi è valutata ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;586#art-3

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