Art. 1

In vigore dal 17 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Articolo unico. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1947-48 la concessione di un contributo straordinario di lire 13.500.000 a favore degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto al relativo stanziamento in bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 176. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;570#art-1

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Art. 1 Concessione di un contributo straordinario a favore degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo