Art. 2
In vigore dal 6 giu 1948
In via transitoria, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere maggiormente rappresentativo, il prefetto provvede, di volta in volta, alla nomina dei rappresentanti degli impiegati e dei salariati in seno alle Commissioni di disciplina previste dagli articoli 230, 231 e 231-bis della legge 9 giugno 1947, n. 530.
I due impiegati o i due salariati dei Comuni o della Provincia chiamati a far parte delle Commissioni suddette dovranno essere di grado non inferiore a quello dell'incolpato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 21 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 74. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;500#art-2