Art. 2

In vigore dal 17 ago 1948
Il fondo di L. 135.000.000 di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, viene elevato a L. 620.000.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1073#art-2

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Art. 2 Autorizzazione alla vendita di un complesso immobiliare dello Stato e aumento del fondo di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31. — Testo vigente | Portale Normativo