Art. 2
In vigore dal 18 lug 1948
Le costruzioni eseguite non oltre il 15 aprile 1951, sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano regolatore edilizio del centro della città di Gallarate, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunali e provinciali, ferma restando ad ogni effetto la decorrenza dell'esenzione stessa dal 29 maggio 1942 a norma dell'art. 7 del citato regio decreto-legge 28 gennaio 1937, n. 366, e dell'articolo unico della legge 27 maggio 1943, n. 599.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - GRASSI - PELLA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 4. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;813#art-2