Art. 1

In vigore dal 26 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . È autorizzata la spesa di L. 2.500.000.000 in aggiunta a quella di cui all' dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48, per provvedere in base alle disposizioni vigenti contenute nel decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili e urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;776#art-1

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