Art. 2

In vigore dal 25 giu 1948
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 26 febbraio 1946. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 204. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;765#art-2

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Art. 2 Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, sulla ricostruzione delle carriere dei militari della marina, reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento. — Testo vigente | Portale Normativo