Art. 1

In vigore dal 7 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 118; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per le finanze per il tesoro, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Articolo unico. Il termine per la presentazione delle domande di sussidio di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1303, è fissato al 31 ottobre 1948. Sono considerate valide le domande presentate dopo la scadenza del termine di cui ai sopraindicati articoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI EINAUDI - SCELBA - PELLA - DEL VECCHIO - GRASSI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 221. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;741#art-1

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Art. 1 Modificazioni ai termini stabiliti dagli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, riguardante le provvidenze a favore dei danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 nelle province di Catanzaro e di Reggio Calabria. — Testo vigente | Portale Normativo