Art. 1
In vigore dal 7 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Articolo unico.
L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 marzo 1947, n. 231, è sostituito dal seguente:
"L'Ente provvederà ai pagamenti delle opere di cui all'articolo precedente, attingendo, per i primi trecento milioni, al contributo statale e per gli importi successivi, prelevando un sesto dal contributo e cinque sesti dai fondi ricavati dal mutuo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 223. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;739#art-1