Art. 1

In vigore dal 7 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Articolo unico. L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 marzo 1947, n. 231, è sostituito dal seguente: "L'Ente provvederà ai pagamenti delle opere di cui all'articolo precedente, attingendo, per i primi trecento milioni, al contributo statale e per gli importi successivi, prelevando un sesto dal contributo e cinque sesti dai fondi ricavati dal mutuo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 223. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;739#art-1

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Art. 1 Modificazioni al decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231, per la parte riguardante il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto promiscuo di Montescuro ovest a cura dell'Ente Acquedotti Siciliani. — Testo vigente | Portale Normativo