Art. 2

In vigore dal 30 giu 1948
Coloro che abbiano ottenuto la concessione del contributo previsto dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, decadono dal diritto alla liquidazione del contributo medesimo se non effettuano la relativa traslazione della salma entro un anno dalla data della concessione. Per le concessioni già disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine decorre da tale data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948 Atti dei Governo, registro n. 21, foglio n. 52. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;676#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Disposizioni integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, relativo alla concessione di un contributo a carico dello Stato per la traslazione delle salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione. — Testo vigente | Portale Normativo