Art. 1
In vigore dal 11 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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Dal 1 luglio 1947 e fino a quando non saranno emanate disposizioni di legge sull'ordinamento definitivo dell'Esercito, i periodi di comando di cui all'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sono ridotti, per i colonnelli e tenenti colonnelli, a mesi dodici.
Il periodo di comando è ridotto a mesi sei per i colonnelli e i tenenti colonnelli che abbiano tenuto, per altrettanta durata, il comando effettivo di reparto operante corrispondente al grado.
Il servizio, considerato valido agli effetti del periodo di comando ai sensi dell' del regio decreto 14 novembre 1941, n. 1328, abrogato con l' del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 4, è computabile per il raggiungimento dei periodi di comando di cui all'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, anche se ridotti in base a quanto previsto dal primo comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;629#art-1