Art. 59

In vigore dal 29 mag 1948
I funzionari amministrativi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di grado non superiore al 7°, in servizio presso l'A.N.A.S., possono essere destinati agli uffici periferici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-59

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