Titolo III

Art. 15

In vigore dal 19 lug 1955
Il Consiglio d'amministrazione è composto: a) del Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede; b) del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici; c) del direttore generale; d) del direttore del servizio amministrativo e dell'ispettore generale amministrativo; e) del direttore dei servizi tecnici e degli ispettori generali tecnici; f) del direttore capo di ragioneria; g) di due consiglieri di Stato; h) di un sostituto avvocato generale dello Stato; i) di un designato dal Ministero dell'interno; l) di un designato dal Ministero delle finanze; m) di un designato dal Ministero del tesoro; n) di un ufficiale generale o di un ufficiale superiore designato dal Ministero della difesa; o) del funzionario che presiede al servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici; p) di un designato dal Ministero dei trasporti; q) di in designato dall'Automobil Club italiano; r) di un designato dal Touring Club italiano; s) di un tecnico docente nella Facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma; t) di un esperto in materia stradale e scelto fra una terna di persone designate dalla Associazione fra ingegneri ed architetti italiani a carattere nazionale più rappresentativa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-15

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