Titolo III
Art. 15
In vigore dal 19 lug 1955
Il Consiglio d'amministrazione è composto:
a) del Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;
b) del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;
c) del direttore generale;
d) del direttore del servizio amministrativo e dell'ispettore generale amministrativo;
e) del direttore dei servizi tecnici e degli ispettori generali tecnici;
f) del direttore capo di ragioneria;
g) di due consiglieri di Stato;
h) di un sostituto avvocato generale dello Stato;
i) di un designato dal Ministero dell'interno;
l) di un designato dal Ministero delle finanze;
m) di un designato dal Ministero del tesoro;
n) di un ufficiale generale o di un ufficiale superiore designato dal Ministero della difesa;
o) del funzionario che presiede al servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;
p) di un designato dal Ministero dei trasporti;
q) di in designato dall'Automobil Club italiano;
r) di un designato dal Touring Club italiano;
s) di un tecnico docente nella Facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma;
t) di un esperto in materia stradale e scelto fra una terna di persone designate dalla Associazione fra ingegneri ed architetti italiani a carattere nazionale più rappresentativa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-15