Art. 1
In vigore dal 29 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1940, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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Il secondo comma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 54, è sostituito dal seguente:
"L'ammiraglio d'armata Cavagnari Domenico è, pertanto, collocato in ausiliaria, conservando ad personam il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;531#art-1