Art. 1

In vigore dal 29 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1940, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Il secondo comma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 54, è sostituito dal seguente: "L'ammiraglio d'armata Cavagnari Domenico è, pertanto, collocato in ausiliaria, conservando ad personam il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;531#art-1

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Art. 1 Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 54, concernente l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto 11 giugno 1938, n. 1035, ed il collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Domenico Cavagnari. — Testo vigente | Portale Normativo