Art. 1

In vigore dal 6 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Il Ministro Guardasigilli, fino a trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di conferire funzioni giudiziarie ai laureati in giurisprudenza, profughi della Venezia Giulia, ai termini degli , lettera b) e 2, prima parte, del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1601, purchè gli interessati abbiano presentata la domanda entro il termine stabilito dall', ultimo comma, del citato decreto 23 dicembre 1947, n. 1601.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;818#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo