Art. 2
In vigore dal 23 giu 1948
L'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, è sostituito dal seguente:
"La costituzione degli uffici di cui al precedente articolo 6 non potrà dar luogo ad aumento di organici del personale.
Il personale dei ruoli centrali distaccato presso gli uffici di cui al precedente articolo è collocato nella posizione di comando nei limiti numerici e di grado che saranno determinati con decreti Ministeriali da adottare di concerto col Ministro per il tesoro.
Al detto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 e successive modificazioni.
Per il pagamento dell'indennità commisurata alla missione, al premio giornaliero di presenza e al compenso per il lavoro straordinario spettante al predetto personale potrà provvedersi con ordini di accreditamento da emettersi anche in eccedenza alle limitazioni d'importo previste dalle norme generali e speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 175. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;610#art-2