Art. 2

In vigore dal 5 giu 1948
L'importo di L. 4000 indicato nell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è elevato a L. 6000 e gli importi di L. 5000 e L. 4000 indicati nell'art. 13 del decreto medesimo sono elevati, rispettivamente, a L. 7000 e a L. 6000.
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Art. 2 Modificazioni all'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali ed, in genere, dagli Enti di diritto pubblico. — Testo vigente | Portale Normativo