Art. 2
In vigore dal 5 giu 1948
L'importo di L. 4000 indicato nell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è elevato a L. 6000 e gli importi di L. 5000 e L. 4000 indicati nell'art. 13 del decreto medesimo sono elevati, rispettivamente, a L. 7000 e a L. 6000.
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