Art. 1

In vigore dal 15 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Articolo unico. Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1947-48, i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di età al 30 settembre 1947 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 153. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;550#art-1

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Art. 1 Sospensione, per l'anno scolastico 1947-48, dell'applicazione dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577. — Testo vigente | Portale Normativo