Art. 1
In vigore dal 8 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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L' del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462, prorogato con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, è così modificato ed ulteriormente prorogato: "Fino al 31 dicembre 1948 è data facoltà alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere mediante l'emissione di ordini di accreditamento al pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui all' del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, già previsti sotto la denominazione di premi di operosità e rendimento dall' del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182 e da altre analoghe disposizioni, a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici.
L'esercizio di tale facoltà è subordinato al preventivo assenso del Ministro per il tesoro che lo concede una volta tanto per ciascuna categoria di personale.
Il Ministro per il tesoro può - ove se ne appalesi la necessità - revocare la concessione".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;509#art-1