Art. 1
In vigore dal 5 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Articolo unico.
Con effetto dal 1 ottobre 1945 l'ultimo comma, dell'art. 105 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:
"Finché l'ufficiale è in servizio attivo permanente percepisce, nella sua qualità di professore, trattamento economico pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto dalle vigenti disposizioni per i professori straordinari delle università e degli istituti superiori".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1943
DE NICOLA
DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 88. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;491#art-1