Art. 5
In vigore dal 4 giu 1948
È ridotto da 7 a 6 il numero complessivo dei posti di grado 10° e 11° (calcolatori di 1ª classe e calcolatori di 2ª classe) del ruolo di gruppo B di cui alla tabella B, gruppo B, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;481#art-5