Art. 2
In vigore dal 17 giu 1948
L'aumento degli assegni familiari risultante a norma dell'articolo precedente, sostituisce ad ogni effetto le quote familiari della indennità di contingenza con le modalità previste dall' del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;687#art-2