Art. 1
In vigore dal 15 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
.
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali è modificata nella misura stabilita per gli impiegati dalla tabella A-1 allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1104.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti è autorizzato a provvedere alle operazioni di conguaglio secondo le disposizioni del precedente comma con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1947.
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 720, ai fini della modifica della misura del contributo e del limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;663#art-1