Art. 1

In vigore dal 6 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Articolo unico. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 700.000.000 a favore degli Ospedali riuniti di Napoli, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. La somma predetta sarà erogata per L. 800.000.000 nel corrente esercizio finanziario e per L. 400.000.000 nell'esercizio finanziario 1948-49. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 15 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 75. - FRASCA
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Art. 1 Concessione di un contributo straordinario a favore degli Ospedali riuniti di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo