Art. 2
In vigore dal 29 mag 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'aumento previsto dal precedente articolo è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1 aprile 1948.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;530#art-2