Art. 2

In vigore dal 29 mag 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'aumento previsto dal precedente articolo è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1 aprile 1948.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;530#art-2

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Art. 2 Nuove provvidenze economiche a favore delle vedove e degli orfani di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo