Art. 1

In vigore dal 12 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto L'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98,; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a scontare in tutto od in parte, le annualità libere e cedibili della sovvenzione governativa chilometrica cinquantennale che, ai termini dell'art. 4 della convenzione aggiuntiva 18 dicembre 1947, approvata con decreto interministeriale 15 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio successivo, al registro n. 6, foglio n. 240, saranno liquidate alla Società anonima strade ferrate secondarie meridionali, con sede in Napoli, per la costruzione della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento. Lo sconto delle predette annualità verrà effettuato al saggio vigente, al momento dell'operazione, per i prestiti della Cassa depositi e prestiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;413#art-1

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