Art. 11

In vigore dal 20 giu 1948
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 13 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 3. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;592#art-11

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