Art. 2

In vigore dal 16 mag 1948
Il personale per il quale non ricorrano le circostanze previste dall'articolo precedente, ma che, alla data del presente decreto, fruisca del trattamento previsto dall'art. 7 del regio decreto 26 giugno 1927, n. 1570, ovvero fruisca da almeno dieci anni del trattamento usatogli in relazione a quanto dispone l', ultimo comma, della legge 27 giugno 1912, n. 638, è ammesso a beneficiare della concessione di cui all'articolo precedente medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;446#art-2

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