Art. 2
In vigore dal 12 giu 1948
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marinai mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1947-48 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata dal Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-11;529#art-2