Art. 1
In vigore dal 18 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con, le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il commercio con l'estero;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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Ferme restando le modalità e le condizioni stabilite dall' del decreto legislativo 26 ottobre 1917, n. 1589, e dal decreto Ministeriale 22 febbraio 1948, l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali consentita dal medesimo è applicabile all'importazione dei pacchi che risultino spediti dal Paese di provenienza entro il 31 marzo 1948.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-11;462#art-1