Art. 2
In vigore dal 21 lug 1948
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto conformemente all'art. 14 per quanto riguarda il Protocollo di cui alla lettera a) e dal 2 luglio 1947, per quanto riguarda l'Accordo di cui alla lettera b).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - MERZAGORA - TREMELLONI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 55. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;925#art-2